Cassazione Civile Sez. 3 Sentenza n.10554/2015 del 22/05/2015


Ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell’atto (ex art. 139 c.p.c. e ex art. 7 della Legge n.890 del 1982) avvenuta nelle mani del portiere che, ai sensi delle stesse norme, rilascia ricevuta, non è necessario che la raccomandata contenente l’avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di ricevimento in quanto, laddove la legge ritiene indispensabile tale modalità ai fini della regolarità della notifica, lo prevede espressamente (es. art. 140 c.p.c.). Testo della sentenza

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