Cassazione Civile Sez. VI ordinanza n.20213/2015


Termini prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali afferenti i tributi locali Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo, in quanto nel caso di specie si trattava di TARSU per il quale era stato formato il ruolo in ragione di omesso versamento senza che fosse necessaria la emissione dell’atto di accertamento essendo i ruoli riferiti a periodi di imposta antecedenti alla entrata in vigore della legge 296/2006, non possono considerarsi rette dalla irretrattabilità e definitività del titolo e ad esse si applica la medesima prescrizione del tributo. Infatti l’applicabilità del termine di prescrizione ordinaria decennale è tutta riferibile a titoli di accertamento o di condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che – se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo – non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità dalla legge che regola i termini decadenziali o prescrizionali della entrata sottostante. Testo integrale dell’ordinanza

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