Il saggio di interesse legale dal primo gennaio 2017


Il saggio di interesse legale scende allo 0,1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2017. È quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2016, n. 291, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. Il Decreto “Modifica del saggio di interesse legale”, in riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al Ministro dell’economia e delle finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno, fissa ,come detto, a partire dall’1 gennaio 2017 la misura del saggio degli interessi legali allo 0,1 per cento. Di tale dato dovranno trenette conto gli enti locali per la determinazione dei tassi di interesse in merito ai ritardati pagamenti dei tributi e delle entrate patrimoniali tenendo conto delle loro disposizioni regolamentari al riguardo.

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