Due sentenze sulla decadenza dal beneficio fiscale “prima casa” per mancato trasferimento della residenza
CTP.Roma sentenza n.399.18.11-[1] Cassazione Ordinanza n.1530.2012 La decadenza dal beneficio fiscale “prima casa” per mancato trasferimento della residenza si verifica alla scadenza del diciottesimo mese dalla data dell’atto di acquisto. Prima di tale scadenza il contribuente risulta ancora nei termini per adempiere all’impegno preso. Il termine è perentorio e senza trasferimento di residenza si vanifica il beneficio fiscale. Con la sentenza della CTP di Roma n. 339/38/11 che riconosce il diritto del ricorrente a sostenere l’onere della prova, è anticipatoria del principio espresso dalla Cassazione civile, con l’Ordinanza –sezione sesta – 02 Febbraio 2012 – n° 1530, che i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette. Il beneficio fiscale, in funzione antielusiva, deve perciò essere ancorato a un dato certo certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto e non rapportato ad una mera possibile situazione di fatto. L’Ufficio delle Entrate competente per territorio può infatti esercitare l’azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti “prima casa”, entro […]
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