I CITTADINI E GLI ENTI HANNO CREDITI RELATIVI ALLE IMPOSTE CON LO STATO ? LI USINO PER PAGARE LE TASSE !!!… ANCHE I COMUNI ! di Alessio Foligno

L’art. 31 comma 1 del D.L. 78/2010 ,convertito in L. 122/2010 e recentemente
modificato dal D.L. 7 maggio 2012 n.52 convertito dalla L. 6 luglio 2012 n.94,
ha introdotto il divieto di compensazione immediata tra debiti superiori a 1.500
euro relativi a tributi erariali (imposte dirette, imposte indirette, IVA, IRES,)
iscritti a ruolo il cui pagamento è scaduto e per i quali si è ricevuta la cartella
esattoriale e i crediti che i cittadini vantino nei confronti dello Stato per i crediti
inerenti ai rimborsi di imposta .

La Circolare n.13 dell11 marzo 2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate
ha precisato come la norma richiamata ,nel disporre il descritto divieto di
compensazione, abbia come riferimento
l’istituto della compensazione
disciplinato dall’articolo 17, comma 1,del d.lgs. n. 241 del 1997. Pertanto,
il divieto in esame riguarda esclusivamente la compensazione “orizzontale
o “esterna” che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello
F24,” mentre resta esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione “verticale”
o “interna” che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio
quella “IVA con IVA” o “acconti IRES con saldi IRES a credito”),.. e nel caso, si
ritiene, venga esposta nel modello F24.”.

Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, la
disciplina in esame intende quindi impedire “la compensazione immediata nel
modello F24 (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è
nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole
ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli
organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da
deliberate spoliazioni preventive del patrimonio”.

La norma prevede ,però, nel secondo periodo del citato primo comma dell’art.
31
che i suddetti crediti possano essere recuperati ,invece, mediante la
compensazione dei crediti relative alle stesse imposte con le modalità stabilite nel
D.M. 10 febbraio 2011 .

E’ evidente che tale disposizione non può avere come riferimento tributi
compensabili diversi da quelli erariali e quindi debbono considerarsi
espressamente esclusi dalle suddette previsioni tutti i tributi locali, l’IRAP e i
contributi di qualunque genere e specie ( es. Contributi INPS).

In base a tale disciplina il contribuente può pagare, anche parzialmente, le somme
iscritte a ruolo per imposte erariali e i relativi oneri accessori (aggi e spese di
esecuzione) compensandoli con i crediti di imposta relativi alle imposte erariali
stesse utilizzando il modello F24 indicando il codice tributo RUOL istituito con
risoluzione n.18/E del 21.02.2011.

E’ evidente che i suddetti rimborsi dovranno essere divenuti esigibili e la
compensazione avverrà in osservanza delle norme previste per il rimborso tramite
conto fiscale ex art. 78 L.30 dicembre 1991 n.413 i cui limiti annuali sono fissati
in €. 516.456,90.

In caso di pagamento parziale il contribuente potrà indicare all’Agente della
Riscossione le cartelle oggetto della operazione di compensazione. ;altrimenti
valgono i principi civilistici relativi al pagamento del debito richiamati dall’art.
31 del D.P.R. 60271973 e cioè che le somme vengono imputate per soddisfare la
cartelle scadute avente data più antica.

La norma che ci occupa, se da un lato vuole impedire un indiscriminato uso
della compensazione immediata che provocherebbe
difficili problemi di
gestione oltreché di controllo della effettiva legittimità dell’utilizzo di tale
strumento ,dall’altro lato consente di sbloccare somme altrimenti incagliate
risolvendo problemi contabili e finanziari sia per l’Erario che per le imprese , i
cittadini e gli Enti

Se è facile prevedere la bontà dell’utilizzo di questo istituto per i cittadini e le
imprese private, non deve dimenticarsi come la compensazione in questione possa
essere di altrettanta utilità per gli Enti pubblici e soprattutto per i Comuni. I
Comuni Italiani, infatti, dimenticano da un lato di essere debitori nei confronti

dell’Erario e dall’altro di vantare, invece nei confronti dello Stato crediti di
imposta ,soprattutto in materia di I.V.A. in quanto essi sono soggetti passivi
relativamente al pagamento di essa ,mentre raramente, tranne che in casi
particolari ,soggetto attivi di prestazioni assoggettate ad essa.

L’utilizzo di tale istituto quindi consente ai Comuni da un lato di recuperare
i suddetti crediti e pagare i tributi sistemando quindi i bilanci e dall’altra
all’Erario di evitare i rimborsi e di recuperare il debito attraverso una partita di
giro contabile.

Inoltre ,qualora il pagamento avvenuto a seguito di compensazione del credito
risulti eccedente rispetto all’effettivo ammontare delle cartelle scadute, il rimborso
dell’eccedenza versata avverrà a cura dell’Agente della Riscossione con il
conseguente recupero di liquidità.

Ma vi è anche un altro vantaggio . Evitare che ai sensi dell’48 bis del D.P.R.
602/1973 l’Agente della Riscossione metta in moto in moto le procedure di
pignoramento presso terzi relativamente al credito con ulteriore aggravio di costi ,
spese e tempi.

Alessio Foligno

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