Sentenza rivoluzionaria: no riscossione sanzioni in pendenza di processo


I Giudici ennesi, nella sentenza in commento, hanno affrontato un tema fin qui inesplorato, quello della legittimità della riscossione delle sanzioni “dovute” a seguito di una decisione della commissione tributaria provinciale. La questione è di stretta attualità stante la pressione esercitata dall’Amministrazione finanziaria, anche per il tramite dell’Agente della riscossione. L’Agenzia delle Entrate, ad oggi, a seguito di sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali (non notificate e non passate in giudicato), iscrive a ruolo le somme risultanti dagli avvisi di accertamento più le sanzioni ivi irrogate, in pendenza dei termini per l’impugnazione delle sentenze innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale. Il pronunciamento in esame della Commissione Tributaria Provinciale di Enna merita attenzione perché riscontra in punto di diritto la violazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’articolo 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997. La questione sottoposta al vaglio dei Giudici di prime cure, in toto accolta, è stata così argomentata dalla parte ricorrente. L’articolo 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato “pagamento del tributo in pendenza di processo”, dispone: “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la […]

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