Per la Tarsu la superficie produttiva di “imballaggi” deve essere provata


La Sez. V Civ. della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7691/2016 pubblicata il 18 aprile 2016, si è pronunciata sul ricorso proposto da una contribuente avverso la decisione della CTR in materia di TARSU, per non avere la stessa Commissione preso in esame la documentazione prodotta dalla quale risultava la natura di rifiuti speciali degli imballaggi e, quindi, la esenzione dal tributo. La Corte ha ritenuto inammissibile tale motivo di ricorso poiché il contribuente non ha indicato con precisione il luogo ed il momento processuale  nel quale sarebbe stata dimostrata l’esistenza della documentazione idonea all’ottenimento della esenzione, nonché la mancata allegazione della stessa nel giudizio di merito. Infatti, non esistendo per gli imballaggi un regime di esenzione, bensì una specifica esclusione della tassa per la sola parte della superficie in cui si formano rifiuti speciali, incombe  al contribuente fornire la documentazione della superficie per la quale ricorrano tali presupposti, e, pertanto, correttamente il Comune ha applicato la riduzione del trenta per cento riferita alla produzione dei rifiuti speciali, secondo la previsione del Regolamento.

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