L’attività didattica dell’Istituto religioso esente da ICI se prestata gratuitamente
Un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI del Comune di Livorno relativo alle annualità di imposta dal 2004 al 2009 per immobili destinati ad attività didattiche, è stato impugnato dall’Istituto Religioso proprietario del fabbricato dinanzi alla CTP di Livorno, che ha affermato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del decr. legisl. n. 504/1992. La CTR della Toscana confermava la sentenza di primo grado ed il Comune di Livorno proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la errata interpretazione della normativa succedutasi nel tempo. La Corte di Cassazione, SEZIONE V CIVILE – con l’Ordinanza n. 10288 del 2019, ha accolto il ricorso, affermando in primo luogo che nella fattispecie vengono in rilievo le tre disposizioni legislative che disciplinano la materia nelle diverse annualità cui si riferiscono gli accertamenti. L’art. 7, comma 1, lettera i). del decr. legisl. n. 504/1992, nella formulazione vigente dal primo gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, dispone l’esenzione ici per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1996. Successivamente, il citato art. 7, comma 1, lettera i), è […]
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