La modifica dei termini per le dichiarazioni relative ai tributi comunali solo per IMU e TASI
Il MEF è intervenuto con la Risoluzione n. 2/DF del 2 agosto 2019 a chiarire la portata dell’art. 3-ter del D.L. n. 34/2019, riguardante lo spostamento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dell’IMU e della TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui le stesse si riferiscono. La risoluzione si è resa necessaria in quanto, ad avviso del MEF, la formulazione del citato art. 3-ter è da ritenere poco felice perché rivolta a modificare solo i termini dell’IMU e della TASI, mentre il comma 684 della Legge di stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013) oggetto della modifica, riguarda in modo unitario tutti i tributi disciplinati dall’IUC (Imposta unica comunale). Dalla lettura della nuova disposizione, appare la volontà del legislatore di spostare al 31 dicembre solo IMU e TASI e non la TARI. A sostegno di tale interpretazione, il MEF riporta il testo dell’art. 4-ter, il quale recita: “1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU) , le parole 30 giugno sono sostituite dalle seguenti 31 dicembre. All’articolo 1, comma […]
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