La natura giuridica dei contributi dei Consorzi di Bonifica
I contributi consortili: tributi o corrispettivi/contributi di un servizio? L’art. 21 del R.D. 13/2/1933, n. 215, recante le “Nuove norme per la bonifica integrale” stabilisce che <<I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette>>. I contributi dei consorzi di bonifica hanno natura tributaria. (cfr Cassazione Civ. SS,UU. 31/01/2008, n.227; CTP REGGIO EMILIA 23/02/2005, n.3). Per tale ragione, anche la Corte Costituzionale ha affermato che i contributi consortili sono “assimilabili” alle entrate tributarie con riferimento ai profili procedimentali della riscossione coattiva (cfr Corte Cost. 26/02/1998, n. 26). L’art. 59 del R.D. n. 215/1933 prevede che <<I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti. Per l’adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 21>>. La Suprema Corte ha affermato […]
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