Quando sorge il diritto ad esigere le spese tabellari previste per il fermo amministrativo?
Sorge talvolta incertezza sul momento in cui maturi per il soggetto incaricato e legittimato a riscuotere le entrate il diritto a richiedere il rimborso delle spese per l’applicazione delle misure cautelari di cui al D.M. 21 novembre 2000, sia nel caso di pagamento delle spese da parte del contribuente sia in sede di dichiarazione di inesigibilità del credito. Al riguardo è necessario premettere che il D.P.R. 602/1973 all’art. 86 disciplina ed introduce la misura cautelare del fermo amministrativo dei beni mobili registrati prevedendo che “….., il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri…. …… La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.” Il sistema dei costi […]
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