I pali di sostegno della torre eolica non rilevano ai fini della rendita catastale
La CTR della Basilicata ha accolto l’appello della società proprietaria dell’impianto eolico, dichiarando che le torri costituiscono strutture stabilmente ancorate al suolo e, quindi, oggetto di stima catastale unitamente alle fondazioni ed ai locali tecnici. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, la quale si è pronunciata con l’Ordinanza n. 403 del 10 gennaio 2022, della V Sezione Civile. La ricorrente ha eccepito la falsa applicazione dell’art. 1, c. 21, della Legge n. 208/2015 che ha modificato il pregresso quadro normativo, ridefinendo il perimetro delle componenti rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale, escludendo non solo i macchinari ma anche gli altri impianti funzionali al processo produttivo. Ha inoltre sostenuto la erroneità della decisione della CTR che ha fatto riferimento ad una circolare ministeriale – che non costituisce fonte di diritto – piuttosto che alla normativa. I due motivi sono stati dal Supremo Collegio dichiarati attendibili, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, che ha più volte risolto il problema in relazione allo IUS SUPERVENIENS rappresentato dalla Legge n. 208/2015 che, a decorrere dal 10 gennaio 2016, ha fissato i criteri per la determinazione della rendita catastale stabilendo che sono esclusi dalla stima macchinari, attrezzature ed […]
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