IL CANONE UNICO PATRIMONIALE OSCILLA TRA L’ENTRATA PATRIMONIALE E IL TRIBUTO
Grande incertezza nella giustizia amministrativa per la determinazione del canone Unico e dei suoi limiti applicativi. IL TAR LAZIO con sentenza N. 17812/2022 del 23 novembre 2022 aveva ritenuto che, in relazione al canone patrimoniale di cui al co.819, lett. b (esposizione pubblicitaria), della L. 160/2019 apparissero non rispettosi della norma i parametri tariffari che tengano conto di elementi ulteriori rispetto alla superficie in metri quadrati (ergo in termini di superficie occupata) dall’impianto pubblicitario, come la tipologia dell’impianto (led, ponteggio, ecc.), la localizzazione all’interno della città, il numero di messaggi, ecc. Analogamente, dovevano considerarsi illegittime le “maggiorazioni” afferenti a dimensioni e tipologia dell’impianto, in quanto esorbitanti dall’unico presupposto applicativo del canone (sub 3.1, lett. b) che, inequivocabilmente, al co.825 lo individua unicamente nella superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre variabili. Da qui una lettura che faceva virare la lettura della natura del canone verso le definizioni tributarie rispetto a quelle patrimoniali. Tale visione era rafforzata anche dall’ulteriore vincolo : il richiamo alle previsioni recate dai co.832 e 834 dell’art.1 L.n.160/2019, atteso che, per effetto di tali previsioni, i Comuni sono assegnatari della potestà discrezionale di variare le tariffe, fino (tuttavia) alla concorrenza massima del gettito in precedenza assicurato […]
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