Anche la Pontificia Università è assoggettata alla TARSU

10 Maggio 2012
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Cassazione sentenza n.4027 del 14.03.2012

Patti Lateranensi-Estratto artt.15 e 16L

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è prevista dal Decreto Legislativo n. 507/1993 che ha subito successive modifiche. I comuni applicano questa tassa sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura. La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di pulizia delle strade pubbliche. Il presupposto della tassa è l’occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. L’Ente territoriale, con apposito Regolamento, stabilisce delle categorie a cui corrispondono delle tariffe al metro quadro: ogni categoria identifica dei gruppi all’interno dei quali si possono riunire particolari tipologie di immobili destinati ad attività economiche o a scopo residenziale.

La corte di Cassazione è recentemente intervenuta, con la  sentenza n. 4027 del 14 marzo 2012 sul tema dell’esenzione TARSU per gli istituti ecclesiastici  confermando che tale esenzione riguarda solo quegli edifici adibiti al culto “in senso stretto e letterale”. La controversia riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini TARSU per gli anni 2001-2002 acarico della Pontificia Università G. per i locali siti in (…) , adibiti a Pontificia Università, avviso contestato dall’ente preteso debitore in ragione della reclamata esenzione ad esso spettante ai sensi dell’art. 16 del Trattato lateranense (vari  immobili indicati nell’allegato estratto relativo ai Patti lateranensi  e comunque riferibili alla Legge n. 121/1985 ). L’Istituto, supposto debitore, lamentava che : “… non saranno mai assoggettati a vincoli o a espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di Autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.”

 La Commissione adita aveva rigettato il ricorso ritenendo che l’esenzione potesse riguardare esclusivamente gli edifici destinati al culto, ma, successivamente, la Corte d’appello aveva dato ragione all’ente ricorrente ritenendo sussistente l’esenzione sulla base delle norme del Trattato lateranense. Questa decisione aveva spinto il Comune a ricorrere alla Suprema Corte. Avverso tale sentenza il Comune di Roma propone ricorso per cassazione con cinque motivi, deplorando, fra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli articoli 62, 68 e 73, D.Lgs. n. 507/1993, in combinato disposto con gli articoli 3 e 4, comma 4, del Regolamento comunale adottato con delibera n. 143/2001, per non aver il giudice di merito correttamente interpretato la norma del Trattato lateranense (art. 16), “… facendo derivare tout court una esenzione in materia di TARSU, che non è prevista specificamente dal legislatore”.  

Resiste la Pontificia Università G.con controricorso, illustrato anche con memoria

 La Corte,  in ordine alla vicenda sottoposta al vaglio di legittimità, ha avuto, tra l’altro, modo di confermare  che l’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che l’immobile adibito a sede dell’Università Pontificia, nonché gli altri immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sarà mai assoggettato a vincoli o a espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo conla Santa Sede e sarà esente da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

Si tratta di una norma programmatica che impegna lo Stato a darvi attuazione. A tanto lo Stato ha provveduto, ad esempio, per quanto riguarda l’imposta sui redditi, dichiarando gli immobili in questione esenti dall’imposta locale sui redditi e dall’imposta sui redditi e i relativi incrementi di valore esenti dall’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, la dichiarazione e l’accertamento catastale, non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, con ciò convalidando l’ipotesi che l’esenzione di cui si tratta concerna, e è ragionevole che concerna, esclusivamente le imposte che gravano sui redditi degli immobili in questione. Peraltro, la “tassa sui rifiuti” – nonostante le alterne vicende che l’hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo, nell’evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina, ha avuto sempre e, in particolare, a partire dalla disciplina dettata con il c.d. “decreto Ronchi” (abrogato dal d. Lgs. n. 152/2006), una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una “quota fissa”, commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una “quota variabile”, commisurata ai rifiuti prodotti. Quindi è la produzione e il conferimento di rifiuti la ratio dell’imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni. Ma nel caso di specie non viene allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell’immobile in questione dal conferimento dei rifiuti che, quale edificio universitario, produce allo stesso modo degli altri edifici alla stessa funzione destinati, l’edificio in questione non è un edificio destinato al culto e, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nella richiamata norma del Trattato lateranense.

Perciò è la produzione e il conferimento di rifiuti la ratio dell’imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni e, infine : “… non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla tassa sui rifiuti la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) norma del trattato lateranense”.

 A cura di s.m. e t.c.

 Fonte: studiolegalelaw; ipsoa.it; fiscal-focus.info.

 

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