Cassazione – Sentenza 9507 del 30 Aprile 2014


Sanzioni Amministrative Codice Strada – Mancato Pagamento spese postali – addebito maggiore importo ex art. 203 c.2 C.d.s. – Illegittimità MASSIMA: Il Pagamento in misura ridotta delle Sanzioni Amministrative relative alle Violazioni del  Codice della Strada effettuato in misura corrispondente all’Ammontare a Titolo di sanzione senza le spese postali esclude l’addebito del maggiore importo di cui all’art. 203 c.2 codice della strada ancorchè non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio che l’Amministrazione può chiedere separatamente.

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »