Codice dei contratti pubblici – Avvalimento – Non può essere utilizzato per la mancanza di requisiti di carattere soggettivo del concorrente, quale l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali – Sentenza Consiglio di Stato n.3698/2015


Con la sentenza n. 3698/2015 depositata il 28/7/2015, la Sez. V del Consiglio di Stato ha espresso il principio della incedibilità ad altra impresa tramite l’avvalimento di cui all’art. 49 del decr.legisl.n.163/2006 dei requisiti di carattere soggettivo, quale l’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali, poiché trattasi di qualificazione volta ad assicurare che l’azienda svolge il servizio secondo requisiti di affidabilità, che debbono essere posseduti ed accertati da un organismo a ciò deputato. Si può affermare che il principio sia estensibile al settore delle aziende che svolgono attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, che richiede agli operatori la iscrizione dell’Albo di cui all’art. 53 del decr.legisl. n.446/1997, per cui non sia possibile, in sede di procedimento di gara, prevedere nel caso di carenza di tale titolo la possibilità di utilizzo dell’avvalimento. Testo della sentenza

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