Consiglio di Stato sez. V- Sentenza 5/11/2014 n. 5475


Gestione rifiuti – TARSU – Criteri di applicazione – Regolamento comunale – Tariffa differenziata e ridotta per gli stabilimenti balneari – Legittimità “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 68 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel dettare i criteri ai quali i comuni devono attenersi per l’applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell’indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l’esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi†Leggi il documento integrale

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