Corte di Cassazione SSUU Ordinanza n.15354 del 22 luglio 2015


I provvedimenti di Fermo Amministrativo e di iscrizione ipotecaria inerenti alle sanzioni amministrative e alle entrate patrimoniali in genere debbono essere impugnati davanti al giudice ordinario competente per valore e non davanti al giudice dell’esecuzione essendo tali istituti misure afflittive alternative alla esecuzione. Qualora tali provvedimenti siano invece riferiti alle entrate Tributarie andranno impugnati davanti alle commissioni tributarie. Testo integrale

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