E’ sempre vero, quando lo dice l’ufficiale giudiziario.


                CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.21187 del 5.12.2012 Sul procedimento di notifica degli atti tributari la Corte di cassazione, con la sentenza 21817 del 5 dicembre 2012, ha stabilito che nel procedimento fa fede la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario,  fino a querela di falso, che la persona alla quale ha consegnato l’atto si è qualificata  come addetta alla ricezione della società destinataria. Infatti: “… Il principio di diritto da enunciarsi ex art. 384, comma 1, c.p.c. è pertanto: “Quando l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la Società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede “effettiva” altrove, e recatosi presso la sede “effettiva” abbia fatta consegna a persona qualificatasi “addetta” alla ricezione per la Società ridetta, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.”. A cura di Redazione Fonte: ipsoa.it: fiscoediritto.it

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