Escluso dalle gare il concorrente non in regola con il pagamento dei tributi  locali


L’ANAC ha emesso il PARERE PRECONTENZIOSO N. 2211 del 2019, fornendo risposta alla richiesta del Comune di Rimini circa l’inserimento del mancato pagamento dei tributi locali tra le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste nell’art. 80, c. 4, del decr. legisl- n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). L’Autorità ha sostenuto che l’irregolarità fiscale , disciplinata dal citato articolo del Codice non distingue tra le tipologie dei tributi, facendo riferimento solo ai parametri della gravità delle violazioni e della definitività degli accertamenti, che vanno considerati dalle Amministrazioni ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alle gare. Ovviamente, costituiscono violazioni gravi, definitivamente accertate, i casi in cui l’operatore economico abbia omesso pagamenti di imposte o tasse di valore superiore ai cinquemila euro fissato nell’art.  48-bis, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 602/1973. LINK – ANAC – PARERE N. 2211/2019 DELL’UFFICIO PRE CONTENZIOSO 

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