Finanza locale, territorio, spesa sanitaria, ambiente, agricoltura, attività culturali, nel decreto legge n.113 del 24 giugno 2016

30 Giugno 2016
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del  24 giugno 2016 il decreto legge n. 113/2016, recante disposizioni urgenti per gli enti locali, in vigore dallo stesso giorno.

Il provvedimento si compone di 25 articoli, che spaziano nei diversi settori.

In particolare, le norme contenute nel Capo I  (articoli 1-19) riguardano la finanza locale.

Articoli 1-2: recano disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale, stabilendo che le risorse destinate alla ripartizione per l’anno2015, che non risultino utilizzate, potranno esserlo per l’anno 2016. Vengono, inoltre, fissate le modalità per la graduale riduzione del FSC per gli anni 2017-2020.

Articoli 3-6: contengono disposizioni in favore di Comuni e zone che abbiano subito danni in seguito a calamità naturali.

Articolo 7: dispone la eliminazione della sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015.

Articolo 8: viene disciplinato il riparto del contributo alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane.

Articolo 9: dispone che li saldo di bilancio per l’anno 2016 vada conseguito dalle regioni, province e città metropolitane solo in sede di rendiconto.

Articolo 10: disciplina l’attuazione dell’Intesa Conferenza Stato-Regioni 11 febbraio 2016 per gli oneri del  trasporto pubblico.

Articoii 11-12: disposizioni finanziarie per le Regioni Sicilia e Val d’AOSTA.

Articolo 13: proroghe di termini del decr.legisl. n.68/2013.

Articolo 14: contiene interventi per gli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Articolo 15: riguardo al piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dagli enti locali, viene fissato il termine del 30 settembre 2016 per rimodulare o riformulare il piano stesso, onde tenere conto dei debiti fuori bilancio e dell’eventuale disavanzo risultanti dal rendiconto approvato.

Articolo 16: abrogata la norma dell’art. 1, coma 557, lettera a) della L. n.296/2006, in materia di spese di personale.

Articolo 17: viene consentito ai Comuni di approvare un piano triennale straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario a mantenere i livelli di offerta formativa.

Articolo 18: proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la uscita di Equitalia dalla riscossione delle entrate locali.

Articolo 19: disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del Capo I.

 

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