Ici: ci vuole la prova contraria


E’ illegittima la pretesa impositiva riferita all’ICI qualora l’Ufficio non fornisca la prova contraria. A stabilirlo è la sentenza 3314/38/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio La vicenda riguarda un atto con cui l’Ufficio contestava al contribuente, per una pluralità di anni di imposta, tramite altrettanti avvisi accertamento, il mancato pagamento dell’ICI; l’Ufficio, senza fornire adeguata prova, aveva disconosciuto la detrazione prima casa in quanto riteneva non sussistente il requisito della dimora abituale presso l’immobile dove il contribuente aveva stabilito la propria residenza anagrafica. L’azione accertatrice traeva origine da una dichiarazione ICI – regolarmente presentata dallo stesso contribuente – che riportava appunto una dimora abituale stabilita in luogo diverso rispetto alla residenza anagrafica.  La Commissione, ritiene illegittima la pretesa riferita all’Imposta Comunale sugli Immobili, anche se il contribuente abbia dichiarato per errore una diversa ubicazione della propria prima casa ai fini della fruizione della detrazione, poiché la residenza anagrafica ha valore presuntivo e, per essere disconosciuta, l’Ente Impositore deve comunque fornire adeguata prova contraria.

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