Il Codice del Terzo Settore ed il coinvolgimento degli enti locali

2 Aprile 2021
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Per comprendere la potenziale portata del Decreto Legislativo n.117/2017 (pubblicato nel Suppl. Ord. N.43 della Gazz. Uff. n. 179 del 2 agosto 2017) è necessario partire dalla sua denominazione di “Codice del Terzo Settore” (di seguito CTS), da associare   alla definizione di “Riforma” in quanto non solo  modifica ma istituisce una nuova categoria di soggetti di diritto privato, gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS). Prima del decreto, una pluralità di forme, regolamentate da discipline particolari ma accomunate da tratti caratteristici quali l’utilità sociale delle attività svolte, veniva percepito de facto come parte del Terzo settore, il quale non era tuttavia giuridicamente riconosciuto né regolamentato. Oggi, il Terzo settore viene istituzionalizzato ed il legislatore può riferirvisi in modo univoco ed oggettivo, applicando ulteriori trattamenti normativi.

Ma chi sono gli Enti del Terzo Settore? L’articolo 4 CTS definisce i requisiti soggettivi, oggettivi, formali e di scopo che devono essere tutti detenuti da qualsiasi soggetto giuridico che decida di acquisire la qualifica di ETS. Come cita l’articolo, “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici,  le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale […] ed iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)”.

L’iscrizione al RUNTS è quindi l’atto attraverso il quale si acquisisce la qualifica di ETS, subordinatamente al mantenimento di tutti i requisiti di cui sopra. Di particolare interesse risulta il requisito oggettivo riguardante l’interesse generale delle attività che l’ETS deve svolgere in via prevalente. L’articolo 5 definisce l’elenco di tali attività, quali ad esempio interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e istruzione, lasciando aperta la possibilità a futuri aggiornamenti da adottarsi tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Grazie a questa opera di istituzionalizzazione, il legislatore riconosce il valore del Terzo Settore e dà attuazione ai principi costituzionali di solidarietà (art.2 Cost), uguaglianza sostanziale (art.3 comma 2 Cost) e sussidiarietà orizzontale (art.118 comma 4 Cost), come richiamato all’articolo 1 del CTS. Lo Stato va quindi a supportare l’impegno organizzato dei cittadini in attività di interesse generale, senza tuttavia delegittimare il ruolo dell’Autorità Pubblica nel fornire tali servizi ma favorendo l’affiancamento del settore pubblico a quello privato.

Già l’articolo 2, infatti, promuove forme di collaborazione tra ETS e Stato, Regioni, Province Autonome ed enti locali, regolate poi dagli agli artt. 55-56-57 (Titolo VII). Nello specifico, l’art.55 identifica le forme della co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento come mezzo per garantire il coinvolgimento degli ETS nelle rispettive fasi di individuazione di bisogni ed interventi (comma 2), definizione e realizzazione di specifici progetti finalizzati al soddisfacimento di tali bisogni (comma 3) ed individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato per la realizzazione di tali servizi, selezionati secondo principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento (comma 4).

Gli artt.56-57 regolano invece la possibilità di sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi di interesse generale con quegli ETS costituiti in forma di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e che siano in grado di garantire condizioni favorevoli rispetto all’acquisto di servizi sul mercato.

Per quanto riguarda il regime fiscale per gli ETS, l’art. 82 contiene la relativa disciplina.

In particolare:   il comma 6, riferito ai tributi locali, dispone che gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento  di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti da IMU e TASI ai sensi dell’art- 7, comma 1, lettera i) del decr. legisl. n. 504/1992 e s.m.i.;

il comma 7, per gli atri tributi locali dispone che Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni possono deliberare nei confronti degli ETS che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dei connessi adempimenti.

Gli altri commi dello stesso art. 82 disciplinano il trattamento delle imposte indirette (successioni, donazioni, registro, ipotecarie, catastali, bollo, concessioni governative).

Qualificarsi come ETS diventa,  quindi,  un’opportunità da cogliere per gli oltre 350mila enti non profit attivi sul territorio nazionale, che migrando verso il RUNTS verrebbero quindi riconosciuti come uno strumento sempre valido in grado di partecipare alla programmazione, progettazione e realizzazione di interventi che mirano a risolvere in modo organico questioni sociali e di interesse generale.

L’offerta di servizi e competenze specifiche di cui gli enti locali potrebbero avvalersi attraverso forme di collaborazione snelle e trasparenti, regolate dal CTS, abbraccia diversi settori di interesse, da quelli più tradizionali quali servizi sociali, socio-assistenziali e sanitari, ad altri più innovativi, come la cooperazione internazionale.

Un esempio di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in questo ambito è rappresentato dalle progettazioni portate avanti dalla Regione Umbria in collaborazione con ANCI Umbria e FELCOS Umbria, associazione di comuni specializzata nel coordinamento e gestione di progetti di cooperazione internazionale. Ultimo risultato di questa collaborazione è stato il progetto “Bee The Change, rafforzamento del settore apistico e sostegno alla filiera delle piante aromatiche e officinali per lo sviluppo socio-economico della Palestina”, nel cui quadro è stato realizzato il Forum degli Enti Locali per la cooperazione internazionale in Palestina. Il Forum ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tra alcuni amministratori pubblici umbri, quali il Sindaco di Gubbio,  l’Assessore del Comune di Assisi,  e rappresentanti del Governo tra cui la vice-ministra degli Affari Esteri , il Console Generale d’Italia a Gerusalemme, ed il Titolare della Sede Estera di AICS Gerusalemme.

Ma quando sarà possibile formalizzare l’iscrizione al RUNTS? Nonostante la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea per i regimi agevolati previsti risulti non  ancora  inviata dal Ministero del Lavoro, Unioncamere – responsabile della progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma che ospiterà il Registro Unico –  si auspica che  la possibilità trovi effettivamente attuazione entro il corrente mese di aprile.

di Alessandro Mancini

LINK – NORMATTIVA – DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 – CODICE DEL TERZO SETTORE

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