Il messo comunale che non notifica gli Atti di accertamento della TARSU risponde del reato di turbativa del pubblico servizio


La mancata notifica da parte del messo comunale degli atti di accertamento della TARSU  configura il reato di turbativa della regolarità di un pubblico servizio (art. 340 codice penale) e non quello dell’art. 328 che riguarda il rifiuto di atto di ufficio, non ravvisandosi nel caso prospettato la sussistenza delle “ragioni di giustizia” che rendono obbligatoria l’esecuzione dell’atto omesso. La Suprema Corte –  Sez. VI Penale – con la sentenza n. 6412/2016 ha ritenuto che nella corretta individuazione  del reato di cui all’art. 340 c.p. non occorre valutare il turbamento del Servizio nel suo complesso, ma sia sufficiente limitare l’esame ad un singolo settore, trattandosi  nel caso di specie di un Comune di piccole dimensioni. Con riguardo all’applicazione delle condanna accessoria della interdizione dai pubblici uffici, quale pena accessoria di cui all’art. 37 del c.p., è stato ritenuto che questa è applicabile anche se non sia stata contestata la circostanza sopravvenuta dell’abuso di pubblica funzione , trattandosi di pena accessoria, ope legis, a tutti i reati commessi in violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione.

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