La circolare 1/E del 12 Febbraio 2014 dell’A.E. in materia di Mediazione Tributaria


La legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha apportato significative modifiche alla disciplina della mediazione tributaria di cui all’articolo 17-bis del d.lgs. n.546/1992. Tra gli effetti di queste modifiche vi sono la presentazione del reclamo, la sospensione della riscossione delle somme dovute in pendenza del procedimento, le regole per il computo dei termini e l’inserimento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La legge, entrata in vigore dal 2 Marzo 2014, prevede che il procedimento di mediazione deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, periodo che prevede altresì la sospensione della riscossione. Per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, si rilevano solo quelli la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi e non è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi. LINK CORRELATI: Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE N. 1/E – Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative »

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