La compensazione Iva non può operare oltre i limiti previsti


                CORTE DI CASSAZIONE.Ordinanza n16047 del 04.10.2012 Tributi – IVA – Compensazione – Con crediti maturati nell’anno di imposta – Diritto al rimborso – Credito d’imposta per incremento occupazione – Art. 7, Legge n. 388/2000 – Aiuti di Stato – Esclusione – Regola “de minimis”. In tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola “de minimis” – e cioè nell’importo di Euro 516.556,90 nell’anno, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di stato in misura eccedente dente alla regola “de minimis” e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate “per relationem” rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 21797 del 20/10/2011). A cura di Redazione […]

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