La distruzione di documenti contabili non aggiunge artificio strumentale alla falsa dichiarazione.


              Corte.Cassazione sentenza n.12455.12[1] Doppio reato per chi distrugge o occulta  gli atti Chi  occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa stessa, commette un  reato penalmente rilevante e rientra sia nel reato proprio (occultamento ex articolo 10 Dlgs 74/2000) sia  in quello di dichiarazione fraudolenta di cui all’articolo 3 dello stesso Dlgs., non sussistendo tra esse quel rapporto di genere a specie che solo può legittimare l’applicazione dell’art. 15 c.p. A fornire questa severa interpretazione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 12455 depositata il  che segue rigorosamente l’indirizzo dato con le recenti  sentenze della Cassazione penale 17/01/2012, n. 1377,  n. 38224 del 28/10/2011 e Cass. SS.UU. 27 gennaio 2011 n. 1963. Il solo criterio idoneo a risolvere il conflitto apparente di norme – osservano i giudici di legittimità  è quello logico-strutturale disegnato dal principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., ai sensi del quale, “…quando più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione speciale deroga […]

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