La riduzione dell’ICI per inagibilità degli immobili spetta anche in assenza della richiesta di agevolazione


La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.13059/2017 della Sez. V Civile, pubblicata il 24 maggio 2017, ha deciso che il beneficio della riduzione del cinquanta per cento previsto dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n.504/1992 per gli immobili in condizioni di inagibilità, vada riconosciuto anche in assenza della istanza di parte con dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza delle condizioni richieste, qualora tali condizioni, accertabili dall’ente locale, risultino da apposita documentazione presentata a sostegno. Il Collegio ha ritenuto di uniformarsi al principio espresso con le proprie precedenti sentenze n.12015/2015 e n.13230/2005 in base alle quali “in tema di ici e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al cinquanta per cento, ai sensi del decr.legisl. n.504/1992, art, 8, comma 1, e qualora dette condizioni accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni”. Insomma, lo stato di inagibilità o inabitabilità può ritenersi esistente anche se il  contribuente non ha presentato apposita richiesta di usufruire del beneficio, quando, come nel caso in esame, è stata prodotta sufficiente documentazione tra cui la dichiarazione dell’Azienda […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

Fonti OnLine

QUOTIDIANI TEMATICI

Archivi

CONVEGNO

IL BES NEL DEF

20 giugno 2017


Per informazioni »