Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative non possono essere prorogate automaticamente


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in esito ad una richiesta del Comune di Latina, ha evidenziato che gli articoli  49 e 56 del TFUE in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato o  degli enti locali, impongono agli Stati membri dell’UE l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, per cui deve considerarsi in violazione di dette disposizioni la normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative. Di conseguenza, ad avviso dell’Autorità, la eventuale estensione operata dal Comune al 31/12/2033 si porrebbe in contrasto con la richiamata normativa europea, per cui l’affidamento dovrebbe avvenire mediante procedure concorsuali trasparenti e competitive e la possibilità di proroga non dovrebbe eccedere i tempi necessari all’amministrazione per consentire quanto prima l’allocazione mediante procedura ad evidenza pubblica. di N.R. Il parere è sato pubblicato nel Bollettino Settimanale dell’AGCM n. 1 del 4 gennaio 2021, con il n. AS1714.

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