L’Interpello nella nuova disciplina alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

7 Aprile 2016
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La Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate, in data 1 aprile 2016, fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina dell’INTERPELLO recata dal D.Lgs. n.156/2015, emanato in attuazione della Legge di delega n. 23/2014.

I principi dettati dalla delega miravano a garantire una maggiore omogeneità dell’istituto in merito alla classificazione delle tipologie, alla regolamentazione degli effetti e della procedura applicabile, nonchè alla riduzione dei tempi di lavorazione dei pareri ed alla eliminazione delle forme di interpello obbligatorio tramite un bilanciamento degli oneri e dei benefici per i contribuenti.

Il sistema è stato quindi revisionato dal decreto, entrato in vigore dal 1 gennaio 2016, che contiene una serie di interventi di modifica delle norme sostanziali, per renderle compatibili con la nuova disciplina.

In attuazione dell’art. 8 dello stesso decreto, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il PROVVEDIMENTO ivi previsto in data 4 gennaio 2016 per la individuazione delle modalità di presentazione delle istanze, degli Uffici competenti ai fini delle risposte e di comunicazione delle medesime.

La Circolare individua e definisce i vari tipi di interpello: probatorio, antiabuso e disapplicativo.

Illustra, quindi, le regole comuni alle diverse forme, la  legittimazione degli istanti, la verifica della sussistenza delle “obiettive condizioni di incertezza” che giustificano il ricorso all’interpello.

E’ stata introdotta nel decreto la possibilità per l’Amministrazione di chiedere la regolarizzazione degli elementi carenti , con la conseguente sospensione dei termini della risposta, che sono stati fissati tra i 90 ed i 120 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Chiarite anche le caratteristiche delle istanze inammissibili e la possibilità di rettifica della risposta laddove si renda necessario un cambio di orientamento da parte dell’Ufficio.

Una novità rispetto alla precedente normativa è nella RINUNCIA, da intendersi secondo la Circolare riferita non solo  al caso in cui entro un anno non venga fornita la documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio, bensì anche come RINUNCIA ESPRESSA che può essere presentata dal contribuente in qualsiasi momento.

Viene chiarito che la RISPOSTA SCRITTA E MOTIVATA all’interpello “vincola” tutti gli ORGANI dell’Amministrazione con riferimento esclusivo all’oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.

Infine, la precisazione circa la non impugnabilità della RISPOSTA ALL’INTERPELLO, trattandosi non dell’esercizio di un potere autoritativo ma di una funzione meramente consultiva.

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