Se la dichiarazione IVA è presentata in ritardo non scatta il reato d’evasione


          CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza n.40361 del 15.19.2012 La Cassazione, con la sentenza n. 40361 del 15 ottobre2012, hastabilito che non scatta il reato di evasione Iva, di cui all’art. 10 ter del DLGS 74/2000,  se in dichiarazione il contribuente ha indicato un credito di imposta che fa scendere sotto la soglia di punibilità il debito con l’Erario. Il contribuente aveva presentato in ritardola dichiarazione Iva, con la conseguenza che non era chiaro se tale tardività lo faceva decadere o meno dal diritto alla detrazione dell’imposta, peraltro negato dall’ufficio. La sentenza  accoglie il ricorso del contribuente, annullando anche il sequestro disposto sui beni dello stesso, riporta nelle conclusioni che: “….Il reato previsto dall’art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 presuppone che il debito Iva risulti dalla stessa dichiarazione del contribuente. Ove invece da tale dichiarazione non risulti alcun debito – e nella specie risulterebbe anzi un credito della società di cui rappresentante legale è l’indagato – non è integrata la condotta di cui all’art. 10 ter”.   A cura di Redazione Fonte: ipsoa.it; fiscoediritto.it; ateneoweb.com

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