Per i terreni agricoli esenti ai fini IMU niente dichiarazione se non sono intervenute variazioni


La Direzione Legislaz. Tributaria e Federalismo Fiscale del MEF, con la Risoluzione n. 3/DF del 16 giugno 2017, prot. N. 31114, ha fornito chiarimenti in ordine alla sussistenza dell’0bbligo di dichiarazione in materia di IMU, da assolvere entro il 30 giugno 2017, per quanto riguarda i TERRENI AGRICOLI PROFESSIONALI (TAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nelle previdenza agricola, che sono divenuti esenti ai sensi dell’art. 1, commi 10 e 13 della Legge di Stabilità 2016 (n. 205/2015). Il MEF, alla luce del quadro normativo vigente e delle istruzioni per la corretta applicazione fornite nel tempo, ha dichiarato che i soggetti in questione godevano già negli anni precedenti delle agevolazioni previste per il settore agricolo, per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini del nuovo regime agevolativo e che sono già a conoscenza del Comune, per cui la dichiarazione IMU non va ripresentata, a meno che siano intervenute variazioni non conosciute dal Comune.

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