Per la Corte Costituzionale la revisione del classamento catastale deve essere rigorosamente motivata


Con la sentenza n. 249/2017, depositata in data 1 dicembre 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 (La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima). In ordine a tale disposizione normativa, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con ordinanza del 16.12.2016, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 3 della Costituzione, “perché il singolo contribuente si troverebbe irrazionalmente esposto a rivalutazione del proprio bene in relazione alla significativa rivalutazione […]

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20 giugno 2017


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