TIA: no al vuoto per pieno


Con la sentenza 94/1/12, la Commissione Tributaria di primo grado di Trento si è nuovamente occupata di tributi locali con specifico riferimento alla Tariffa di Igiene Ambientale, stabilendo due importanti principi. In primis, per i Giudici in relazione alla determinazione della quota variabile della tariffa, si deve guardare all’effettiva quantità di rifiuti prodotti, non potendosi accettare quale valutazione efficace quella che fa riferimento, per la quantificazione degli stessi rifiuti, al numero degli svuotamenti dei contenitori dei rifiuti effettuato secondo il principio del cd. "vuoto per pieno". I giudici di primo grado poi hanno sentenziato che – con riferimento all’aspetto prettamente processuale della vertenza con riferimento all’interesse ad agire del ricorrente soggetto passivo – manca l’interesse del ricorrente qualora questi chieda la non assoggettabilità ad IVA delle somme versate  a titolo di tariffa poiché, essendo soggetto passivo IVA, il ricorrente ha la facoltà di detrarre l’IVA passiva e quindi l’operazione risulta per lo stesso priva di conseguenze.

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