La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 174 del 2023, è intervenuta a decidere sulle questioni di legittimità dell’art. 23, comma 2, del Nuovo Codice della strada (decr. legisl. -. 285/1992) e dell’art. 57, comma 1, del Regolamento di...
Il Regolamento adottato con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore lo scorso 11 agosto 2022, ha disciplinato le modalità e i requisiti in ordine all’iscrizione nell’Albo dei soggetti deputati ad effettuare le attività di accertamento/riscossione dei tributi locali distinguendo l’inserimento, all’interno di un’apposita sezione separata del suddetto albo, dei soggetti che esercitano esclusivamente attività propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate in questione, incluse quelle relative alle società partecipate dagli enti locali. L’Albo, tenuto presso il Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del MEF, si compone quindi di due specifiche sezioni e l’attuale quadro normativo, articolato in vari capi, ne chiarisce quali siano i soggetti iscrivibili, ovvero:
1) Soggetti privati, organizzati in forma di società di capitale, abilitati alle operazioni di accertamento/riscossione delle entrate locali e società di capitali che esercitano esclusivamente attività di supporto funzionali alla liquidazione/riscossione dei tributi in esame, a condizione che i soci delle medesime società non esercitino il controllo nei confronti di altri soggetti iscritti all’albo né effettuino ulteriori attività di commercializzazione della pubblicità;
2) gli operatori degli Stati membri dell’Unione Europea che effettuano entrambe le attività descritte al precedente punto;
3) le societa’ a capitale interamente pubblico in possesso dei requisiti tecnici e finanziari previsti dall’ articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
4) l’Agenzia delle Entrate, iscritta di diritto nell’albo.
Non è invece iscrivibile in alcun caso la società in precedenza cancellata dall’Albo, a meno che la cancellazione non sia stata richiesta dalla stessa società.
La domanda per l’accesso all’Albo è subordinata alla certificazione dell’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l’anno in questione, corredata da una dichiarazione notarile che attesti la sussistenza del capitale minimo previsto e il suo intero versamento sottoforma di denaro contante oppure fideiussione bancaria/polizza assicurativa. Questo aspetto rappresenta un focus della normativa insieme al tema dei requisiti tecnici e professionali attesi dalle società richiedenti l’iscrizione all’Albo. Infatti, la presenza di una struttura organizzativa idonea a favorire l’interconnessione fra la società e gli enti locali, supportata dalla professionalità e onorabilità delle figure operanti, rappresenta una condicio sine qua non per poter operare nel panorama delle attività afferenti i tributi locali. Inoltre, è preciso onere delle società richiedenti dichiarare l’identità dei titolari delle proprie azioni/quote anche nel caso in cui queste ultime siano possedute da altre società di capitale, fattispecie quest’ultima in cui andrà dichiarata l’identità delle persone fisiche a cui i titoli sono riconducibili. Obbligo che, invece, decade qualora la società detentrice del controllo sia quotata in una borsa valori europea. Il dispositivo illustra anche alcuni adempimenti periodici, in capo ai soggetti presenti nell’Albo, finalizzati a verificare nel tempo la permanenza dei requisiti per l’iscrizione. Fra questi, l’invio alla Direzione legislazione tributaria del MEF della relazione annuale sulla gestione dell’attività esercitata a chiusura dell’esercizio finanziario, pena la sospensione dell’iscrizione nell’Albo. Tale sospensione, insieme ai casi più gravi di cancellazione e decadenza dalla gestione che ricorrono ad esempio in caso di violazione degli adempimenti previsti nell’atto di affidamento dell’incarico, non attribuisce al gestore dell’attività alcuna forma di indennizzo.
FONTE: https://www.fondazioneifel.it/
FONTE: https://www.normattiva.it/