Imponibilità alla Tari per i beni confiscati per mafia


Ai sensi dell’art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile (cd. aree comuni quali, ad esempio, scale e androne) che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La Tari, pertanto, deve essere corrisposta da chiunque possiede o detiene un immobile idoneo a produrre rifiuti urbani, ne sia o meno proprietario, con la precisazione che, in caso di pluralità di possessori o detentori, gli stessi rispondono in solido del pagamento dell’unica obbligazione tributaria ex art. 1 c. 641 L. n. 147/2013. L’art. 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) è stato modificato dall’art. 32 del Dlgs 175/2014 con cui è stato chiarito il trattamento fiscale degli immobili sequestrati. La norma in particolare prevede: «Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è […]

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