Il rimborso dell’IVA sulla TIA


La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15706 dell’11 giugno 2019 – SEZIONE VI CIVILE – è tornata ad occuparsi dell’applicabilità dell’IVA sulla TIA 1 (di cui all’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997) e sulla TIA 2 (di cui all’art. 238 del decr. legisl. n. 152/2005). Il procedimento è stato avviato da una contribuente che ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti della società di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Venezia per la restituzione dell’IVA pagata sulla TIA1 e TIA2 nella considerazione che detti prelievi fossero da ritenere di natura tributaria e non di corrispettivi di servizi e, come tali, non assoggettabili ad IVA. Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la TIA1, pacificamente considerata tributo,  assimilabile alla TIA2, da qualificare anch’essa di natura tributaria nonostante la contraria indicazione normativa contenuta nell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010. La società di gestione del Servizio rifiuti ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione delle norme del DPR n. 633/1972, del decr. legisl. n. 152/2006 e del D.L. n. 78/2010  per avere la sentenza erroneamente accomunato la disciplina della TIA1 a quella della […]

Attenzione!
Per visualizzare il contenuto dell'articolo è necessario essere autenticati!

Per accedere fai click qui
Se non sei abbonato clicca qui per richiedere l'attivazione di un utenza

BEST PRACTICE GESTIONE ENTRATE

Roma

Sala della Protomoteca

22 Gennaio 2020


Per informazioni...

CONVEGNO

San Gemini (TR)

Fiscalità Locale

13 Dicembre 2019


Per informazioni...

SEMINARIO

"Tra Corse e Ricorsi
fai Strada alla Legalità"

28 marzo 2018


Per informazioni »

CONVEGNO

I tributi
locali nel 2017

24 marzo 2017


Consulta la
Cartella Stampa
e gli Atti »

CODICE TRIBUTARIO

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ATTI DEL CONVEGNO

"VERIFICHE FISCALI :
manuale di sopravvivenza"




Consulta il materiale

CODICE ISBN:
9788860271068

ACQUISTA